11 GENNAIO 2013 – AFFIDAMENTO FIGLI: SÌ ALLE COPPIE GAY, NO AL GENITORE VIOLENTO CAMMINO: “UN ALTRO PICCOLO PASSO VERSO L’EUROPA”

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Un bambino può crescere in modo equilibrato anche in un nucleo familiare omosessuale: la Corte di Cassazione apre all’affidamento di minori a una mamma omosessuale ed esclude dall’affidamento il padre che aveva compiuto atti di violenza davanti al figlio.

Con sentenza 601 dell’11.01. 2013 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un padre che si era visto privare dell’ affido condiviso del figlio che viveva con la madre e la sua nuova compagna. Secondo il padre, tale situazione avrebbe potuto avere “ripercussioni negative sul bambino” e si sarebbe dovuto approfondire, da parte dei giudici di merito, se la famiglia in cui era stato inserito il minore, composta da due donne legate da relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino. Questi, secondo il padre, avrebbe avuto diritto “ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”, di cui all’art. 29 della Costituzione.

La tesi non ha convinto i giudici di merito prima né la Cassazione poi, che ha reso definitivo il provvedimento della Corte d’appello, confermativo di quello del Tribunale: affidamento esclusivo alla madre, visite protette per il padre. La Cassazione sottolinea infatti come questi si fosse reso autore di una aggressione alla madre di fronte al bambino, e quindi autore di uno di quei comportamenti di ‘violenza assistita’ che, in quanto pregiudizievoli per un figlio minorenne, sono certamente indicatori di inidoneità genitoriale. D’altra parte, il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino, il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale non è in re ipsa ma va provato. In caso contrario si “dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata”.

CamMiNo esprime soddisfazione per il provvedimento che dimostra come sia in itinere quel percorso di adeguamento ai principi di diritto convenzionale ed europeo più volte richiamati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il regime di affidamento va deciso nell’interesse del figlio minore valutato nel caso concreto e non in base a pregiudizi astratti. Quando la CEDU si è occupata di idoneità genitoriale di coppie gay ha condannato gli Stati per violazione degli artt. 8 in combinato disposto con l’art. 14, ritenendo evidente che l’esclusione dell’idoneità genitoriale o adottiva del genitore omosessuale dipendeva da un pregiudizio astratto che nulla aveva a che fare con l’interesse della persona minore di età nel caso concreto (21 dicembre 1999 def. 21 marzo 2000, ric. n. 33290/96 Salgueiro Da Silva Mouta c. Portogallo; 22 gennaio 2008, ric. n. 43546/02 E.B. c. Francia). Per quanto concerne invece la “violenza assistita”, questa comporta in sé un pregiudizio per il figlio minorenne, compromettendone il suo miglior sviluppo psicofisico: la Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012 e non ancora ratificata, riconosce infatti che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno delle famiglie e invita gli Stati a prendere in considerazione gli atti di violenza, anche assistita, nel decidere l’affidamento (art. 31). Si tratta di attuare l’interesse del minore come criterio preminente di giudizio, come indicato anche dalla Carta di Nizza (art. 24).

CamMiNo auspica che tale percorso di adeguamento del diritto interno ai principi del diritto europeo trovi al più presto anche attenzione presso il legislatore per le prossime urgenti riforme, rese ancor più necessarie dagli ultimi provvedimenti legislativi in materia (L. 219/2012) che hanno visto un consistente spostamento dal giudice specializzato minorile al Tribunale ordinario, lasciando lacune processuali e senza le necessarie riforme ordinamentali con la previsione di un giudice unico specializzato, come pure previsto dalle Linee Guida del Consiglio d’Europa già oramai nel 2010.

 
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Comunicato